BANDO 16.2: CHIARIMENTI ENTI DI RICERCA O UNIVERSITA’
CHIARIMENTI IN MERITO al paragrafo 4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione del progetto di cooperazione del bando in particolare sulla PARTECIPAZIONE ENTI DI RICERCA O UNIVERSITA’ A PIU’ DI UN’ISTANZA:
È ammessa la partecipazione ad una sola istanza per partecipante diretto.
La suddetta limitazione non si applica a Enti di ricerca o Università, che possono quindi partecipare a più istanze.
Al momento della presentazione dell’istanza, i partecipanti diretti devono possedere sul Sistema informativo di ARTEA il fascicolo aziendale elettronico, ad eccezione dei soggetti scientifici che possono costituire il fascicolo prima della presentazione della domanda di aiuto.
Le domande di aiuto di ogni partner devono invece essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.
Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.
La protocollazione in anagrafe ARTEA à automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.
È ammessa la presentazione di un’unica domanda di aiuto per richiedente.
Qualora in Anagrafe Artea fossero presenti più domande per richiedente è considerata valida l’ultima domanda ricevuta nei termini stabiliti dal bando, mentre le altre domande decadono.
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